Pesca - Legge Regionale del Molise 30 luglio 1998, n. 7, Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne

Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 7


Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° agosto 1998, n. 15.
(2) Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue : "Con l'occasione il Governo segnala alla Regione la necessità di provvedere alla formale copertura della spesa con un apposito capitolo di bilancio sia per il 1998 sia per gli esercizi finanziari successivi".
(3) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il Reg. 29 dicembre 1999, n. 2.

Art. 1- Finalità.
1. La Regione Molise, con la presente legge, promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche, l'incremento della pescosità nelle acque interne del proprio territorio e regolamenta l'esercizio della pesca nell'àmbito delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. In attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 2- Ambito di applicazione.
1. Agli effetti della presente legge, sono considerate acque interne quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell'àmbito del territorio regionale, le private direttamente comunicanti con quelle pubbliche, nonché le acque salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei fiumi e canali.

Art. 3- Partecipazione e gestione.
1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione dei Comitati Tecnici Consultivi provinciali e Commissione Tecnico - Consultiva regionale, di cui ai successivi artt. 16 e 18.

Art. 4- Licenza di pesca.
1. L'esercizio della pesca nelle acque interne é consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed é subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.

Art. 5- Tipi di licenza di pesca.
1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi:
a) licenza di tipo A):
autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca con l'uso degli attrezzi, come da successivo art. 27, nelle acque di categoria «A». Il richiedente é tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250. Il possessore della licenza di tipo «A» può, altresì, esercitare la pesca in tutte le acque utilizzando gli attrezzi consentiti con la licenza di tipo «B»;
b) licenza di tipo B):
autorizza l'esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque interne, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10;
c) licenza di tipo C):
autorizza l'esercizio della pesca in tutte le acque interne con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10;
d) licenza di tipo D):
autorizza, per mesi tre, l'esercizio della pesca agli stranieri, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10.
2. Le licenze di pesca in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono valide fino alla scadenza.

Art. 6- Sanzioni.
1. Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza o con la licenza scaduta è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 600.000 (4).
1-bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa regionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta in relazione al tipo di pesca praticata al momento (5).
2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, può disporre per il ritiro o la sospensione della concessione della licenza per mesi dodici.
3. Per la sola dimenticanza della licenza, il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da £.10.000 a £.60.000, sempre che provveda ad esibire detta licenza all'Ufficio dell'Agente accertatore o alla Amministrazione provinciale competente per territorio entro il termine di giorni otto.
4. Il Presidente della Provincia esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge.
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(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta o con licenza scaduta ovvero con licenza valida senza aver provveduto al pagamento della relativa tassa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta, in relazione al tipo di pesca praticata al momento.».
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.

Art. 7- Zone protette e modalità per la costituzione.
1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Provincie, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo e previo assenso del competente Assessorato regionale, provvedono, con proprio atto, alla istituzione di «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» «ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)» e «ZONE DI FREGA». Ciascuna di esse non dovrà essere superiore ad un chilometro per ciascun corpo idrico interessato.
2. Le zone protette vengono istituite al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento dei corpi idrici regionali.
3. Nelle «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» e nelle «ZONE DI FREGA» l'esercizio della pesca é vietato per il periodo di durata del vincolo.
4. Nelle «ZONE NO KILL» la pesca é così disciplinata:
a) obbligo di rilasciare in acqua il pescato;
b) é consentita esclusivamente la pesca con coda di topo e cucchiaino con un solo amo (rotante);
c) la misura degli ami deve essere superiore al numero 10, senza ardiglioni o con ardiglioni schiacciati;
d) é vietato l'uso e la detenzione del guadino;
e) usare tutte le precauzioni per non provocare danni al pescato;
f) é vietata la detenzione di qualsiasi specie ittica.
5. Le zone protette vengono delimitate a cura delle Amministrazioni provinciali con modalità previste nel regolamento regionale.
6. I provvedimenti di istituzione delle «ZONE DI RIPOPOLAMENTO» e delle «ZONE NO KILL» hanno la validità di anni 3 e possono essere rinnovati per periodi anche di durata diversa.
7. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, con proprio decreto, può disporre la chiusura temporanea alla pesca di tratti di fiume per la istituzione di «ZONE DI FREGA», nonché in casi di particolari esigenze connesse con lavori di sistemazione, inquinamento, deviazioni e casi simili.
8. I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo, saranno comunicati al competente Assessorato che provvederà per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
9. La violazione dei divieti e degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.200.000 oltre al ritiro della licenza per tre anni. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 1.800.000, oltre alla sospensione della licenza per un periodo massimo di anni sei (6).
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(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «9. La violazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £ 200.000 ad un massimo di £ 1.200.000, oltre al ritiro della licenza per anni tre. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 1.800.000, oltre alla sospensione della licenza, per un periodo massimo di anni sei.».

Art. 8- Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale autorizzazione.
1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito la Commissione tecnico-consultiva regionale ad eccezione dei ripopolamenti pronta pesca con Trota Iridea (Salmo gairdneri), nelle acque di categoria "B" (7).
2. A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopraddette avvengono solo al fine di migliorare qualitativamente il patrimonio ittico ed in forma sperimentale e controllata in bacini delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
3. Le immissioni di cui al comma 1 possono essere ripetute, con le stesse modalità, se l'esperimento é risultato conforme alle finalità della presente legge.
4. È consentito, solo per le gare di pesca regolarmente autorizzate, l'immissione nelle acque di categoria «A» e «B» di salmonidi della specie «Iridea».
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.200.000 (8).
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(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito la Commissione tecnico-consultiva regionale.».
(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «5. La violazione delle disposizioni del presente articolo é punita con la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.».

Art. 9 - Controlli sanitari.
1. La fauna ittica proveniente da catture e da allevamenti, prima di essere immessa nei corpi idrici, deve essere soggetta a visita di controllo sanitario da parte del sanitario della A.S.L. competente per territorio, atto a valutare anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, devono essere consegnati alla struttura sanitaria competente per il controllo ed il successivo invio alla sezione diagnostica di un laboratorio riconosciuto a livello regionale.
3. In caso di epizoozia, su proposta dell'Unità sanitaria locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottare a salvaguardia del patrimonio ittico.
4. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte, deve essere data immediata comunicazione agli Assessorati Regionali competenti per materia ed alla Provincia competente per territorio.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 6. 000.000.

Art. 10 - Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico.
1. Il Presidente della Giunta provinciale, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.
2. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dalla presenza eccessiva di una o più specie ittiche, il Presidente della Giunta provinciale provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di tali specie.
3. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo provinciale per i problemi della pesca.
3-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.200.000 (9).
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(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.

Art. 11 - Corsi d'acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici
1. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, o ingombrandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure muovendo il fondo delle acque, a meno che, per particolari esigenze collegate al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal Presidente della Provincia.
2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente della Provincia e realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica dovrà essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si dovrà comunque dare avviso alla Provincia competente per territorio. Per l'eventuale mancato recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.
3. È vietata l'estrazione dei materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone no kill e di ripopolamento ittico istituite ai sensi del precedente art. 7.
4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni (10).
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 2.000.000 ad un massimo di £. 12.000.000.
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(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni nonché del D.Lgs. n. 130 del 1992.».

Art. 12 - Opere per la risalita dei pesci
1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono comprendere la costruzione di idonee scale di monta atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente (11).
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 3.000.000 ad un massimo di £. 18.000.000 (12).
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(11) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente.».
(12) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 10, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 3.000.000 ad un massimo di £. 18.000.000.».

Art. 13 - Concessione di derivazione di acque pubbliche
1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici (13).
2. Copia delle autorizzazioni concesse vengono trasmesse dagli Uffici competenti alle Province ed all'Assessorato regionale per la pesca.
3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, il Presidente della Provincia chiede la revoca della concessione, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla pesca.
4. Gli Uffici competenti alla gestione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle Province ed all'Assessorato regionale alla pesca l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge.
5. Coloro che già usufruiscono di concessione di derivazione di acque sono tenuti ad adeguarsi ai disposti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo comporta il pagamento delle sanzioni amministrative da £. 1.000.000 ad un massimo di £. 6.000.000 (14).
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(13) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 7 maggio 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «1. Le bocche da presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie allo scopo di impedire il passaggio del pesce, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'Assessorato regionale ai LL.PP.».
(14) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 11, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «6. La violazione della disposizione del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da £. 1.000.000 ad un massimo di £. 6.000.000.».

Art. 14 - Carta ittica.
1. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il parere della Commissione Tecnico - Consultiva regionale, predispone ed approva la Carta delle vocazioni ittiche del territorio regionale.
2. La Carta deve contenere:
a) l'individuazione in scala 1 : 25.000 o 1 : 50.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'àmbito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata media d'acqua;
b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle cause maggiormente responsabili dell'inquinamento;
c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico - fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie pregiate, della consistenza della fauna ittica.
3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene la scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali.
4. Ogni tre anni la Regione fornisce criteri e direttive per la realizzazione dei piani provinciali di cui all'art. 15, con un Piano triennale che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentita la Commissione tecnica consultiva regionale.

Art. 15 - Piani provinciali.
1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province, ogni anno, predispongono il Piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosità dei corpi idrici di propria competenza.
2. I Piani di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale e trasmessi, entro e non oltre il mese di Ottobre di ogni anno, alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento.
3. I Piani devono prevedere:
a) la suddivisione delle acque ai sensi del successivo art. 25;
b) le concessioni in atto di acquacoltura;
c) le concessioni di cui all'art. 21, in atto e eventuali modifiche o revoche alle precedenti;
d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;
e) i ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto e/o da cattura;
f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;
g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate;
h) gli eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.
4. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.

Art. 16 - Comitato tecnico-consultivo provinciale.
1. Per la gestione dei bacini idrografici di propria competenza, le Province, con deliberazione della Giunta, costituiscono un Comitato tecnico-consultivo per la pesca così composto:
a) Presidente dell'Amministrazione provinciale o suo delegato;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Pesca;
c) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella provincia e riconosciute in campo nazionale od operanti in àmbito locale da almeno un decennio;
d) un rappresentante designato di concerto tra le associazioni naturalistiche operanti nella provincia e riconosciute a livello nazionale;
e) un rappresentante dell'istituto Zooprofilattico;
f) due esperti designati dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali su proposta dell'Università del Molise.
2. Il Comitato tecnico-consultivo si riunisce, nella Sede della Amministrazione provinciale, su convocazione del suo Presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio provinciale.

Art. 17 - Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali.
Ai Comitati Tecnici provinciali sono attribuite funzioni tecnico - consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i problemi riguardanti la gestione dei bacini idrografici, il potenziamento, la riproduzione, la tutela e la conservazione delle specie ittiche, nonché l'approvazione dei Piani provinciali annuali.

Art. 18 - Commissione tecnico-consultiva regionale.
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita, presso l'Assessorato competente, una Commissione Tecnico - Consultiva regionale per la pesca, nelle acque interne, così composta:
a) Assessore regionale alla Pesca competente in qualità di Presidente o suo delegato;
b) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
c) rappresentante dell'Assessorato regionale alla Pesca;
d) Un rappresentante regionale, per ciascuna Provincia, designato di concerto dalle Associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in àmbito locale da almeno un decennio (15);
e) un rappresentante designato di concerto dalle Associazioni naturalistiche riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Regione;
f) un funzionario dell'Autorità di Bacino competente per territorio;
g) un esperto designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Università del Molise.
2. La Commissione dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio regionale (16).
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(15) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 12, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «d) un rappresentante regionale designato di concerto dalle Associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio.».
(16) La Commissione è stata costituita con D.P.G.R. 9 febbraio 1999, n. 18, pubblicato nel B.U. 1° marzo 1999.

Art. 19 -Compiti della commissione tecnico-consultiva regionale.
1. La Commissione ha funzioni tecnico consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonché la disciplina dell'attività piscatoria.
2. È compito della Commissione esprimere pareri ai competenti organi regionali su:
a) carta delle vocazioni ittiche di cui al precedente art. 14;
b) provvedimenti legislativi concernenti la pesca;
c) immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale;
d) corsi di formazione per agenti di vigilanza sulla pesca;
e) iniziative tese al miglioramento dell'educazione piscatoria e naturalistica;
f) realizzazione di opere di rilevante interesse attinenti l'esercizio della pesca;
3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per la peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della Commissione, di rappresentanti di Enti locali e di Comunità Montane nonché di esperti.

Art. 20 - Acquacoltura.
1. L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli od associati è considerato attività imprenditoriale agricola e commerciale.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province che, per quanto concerne i controlli sanitari miranti a prevenire epizoozie nel bacino idrografico, si avvarranno della collaborazione delle Unità locali per i Servizi sanitari.
3. L'esercizio dell'acquacoltura in acque collegate con quelle pubbliche è soggetto a preventiva concessione da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio che, se rilasciata, ne viene data comunicazione agli Assessorati regionali competenti. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, secondo quanto previsto nel regolamento regionale.
4. Per le precise finalità del presente articolo, nelle suddette acque date in concessione è vietata qualsiasi forma di pesca sportiva.
5. I titolari degli allevamenti attualmente in essere, devono adeguarsi alla normativa di cui al presente articolo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Non sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 5 del presente articolo, le Associazioni di pescasportivi, se l'allevamento è finalizzato al ripopolamento dei tratti in concessione.
7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.200.000, mentre quella relativa alla violazione delle disposizioni dei commi 3 e 5 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 3.000.000 (17).
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(17) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 13, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «7. La violazione delle disposizioni del comma 6, comporta la sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 3.000.000.».

Art. 21 - Pesca sportiva - concessioni.
1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla Provincia, previa convenzione, alle Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in àmbito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, sentite le province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo (18).
2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può essere rilasciata più di una concessione (19) (20).
3. I titolari delle attuali concessioni possono continuare l'attività previa istanza da presentare all'Amministrazione provinciale competente per territorio, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni nonché al relativo regolamento regionale nel termine perentorio di un anno.
4. L'inosservanza delle norme contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000 e l'immediata revoca della concessione (21).
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(18) Comma già sostituito dall'art. 1, comma 14, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5, nella versione originaria, poi nuovamente così sostituito (peraltro con identica formulazione) dal medesimo comma 14, come sostituito, a sua volta, dall'art. 2, L.R. 7 maggio 2003, n. 16, nel testo risultante in seguito alla sostituzione di detto articolo ad opera dell'art. 1, L.R. 21 novembre 2003, n. 30. Il testo originario era così formulato: «1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, possono essere dati in concessione dalla Provincia, alle Sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in àmbito locale da almeno un decennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale.».
(19) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 33, L.R. 9 maggio 2007, n. 14.
(20) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, comma 14, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5, nella versione originaria, è stato poi nuovamente sostituito dapprima dall'art. 2, L.R. 7 maggio 2003, n. 16 (nella formulazione originaria) e poi ancora dal medesimo comma 14 dell'art. 1, L.R. n. 5/2003 (come sostituito, a sua volta, dal citato art. 2, L.R. n. 16/2003, nel testo risultante in seguito alla sostituzione di detto articolo ad opera dell'art. 1, L.R. 21 novembre 2003, n. 30) e infine dall'art. 1, L.R. 16 dicembre 2005, n. 52, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia, non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8, per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni o organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva destinata alla libera pesca.».
(21) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000, e l'immediata revoca della concessione.».

Art. 22  - Pesca a pagamento.
1. L'esercizio della pesca a pagamento effettuato da soggetti singoli o associati è considerata attività imprenditoriale agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca non è richiesta alcuna licenza da parte degli utenti.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è attribuito alle Province.
3. Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l'attività di pesca a pagamento con l'utilizzo di acque private o collegate con quelle pubbliche, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, previsti nel regolamento regionale.
4. Le norme del presente articolo, ad eccezione di quelle relative al comma 1, si applicano anche per le acque private gestite da Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, nelle quali l'esercizio della pesca è riservato, in forma gratuita, esclusivamente ai soci.
4-bis. I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo entro l'anno 2003 (22).
4-ter. L'introduzione di fauna ittica negli invasi ove si pratica la pesca a pagamento deve essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria rilasciata a norma di legge (23).
5. La violazione delle disposizioni di cui a i commi 3 e 4-bis del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000 mentre quella relativa alla violazione di cui al comma 4-ter è punita con la sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 3.000.000 (24).
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(22) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 16, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.
(23) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 16, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.
(24) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 17, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «5. La mancata autorizzazione, perché mai rilasciata o non concessa, comporta la sanzione amministrativa da £. 3.000.000 a £. 18.000.000.».

Art. 23  - Trasporto di fauna ittica.
1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi misure inferiori a quelle stabilite nel successivo art. 29, comma 10, è necessaria apposita dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento. Detta dichiarazione ne giustifica il trasporto e deve essere esibita, a richiesta delle autorità di vigilanza.
2. La dichiarazione deve indicare:
a) l'allevamento di provenienza;
b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
c) destinazione, generalità ed indirizzo del destinatario;
d) ora di carico e data di partenza;
e) targa del mezzo di trasporto.
3. Se il materiale ittico, vivo, è destinato ad acque pubbliche, private o private collegate alle pubbliche, la dichiarazione deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dalla competente A.S.L. attestante lo stato sanitario dell'allevamento di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 3.000.000.

Art. 24 - Classificazione delle acque.
1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Molise sono classificate in principali e secondarie. Le principali sono di categoria «A» e «B», mentre le secondarie sono di categoria «C».
2. L'esercizio della pesca nelle acque di categoria «C» che abbiano maggiore interesse ittiogenico, al fine di adeguare i prelievi alle risorse, può essere soggetto a particolari limitazioni.

Art. 25 - Suddivisione delle acque.
1. La suddivisione delle acque in categorie, fino all'approvazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale di cui al precedente art. 14, deve essere effettuata dalle Amministrazioni provinciali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I limiti fra le diverse categorie di acque dovranno essere opportunamente tabellati.

Art. 26 - Categorie di acque.
1. Sono classificate:
a) acque di categoria «A» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali non vi è presenza prevalente di ciprinidi;
b) acque di categoria «B» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai ciprinidi di valle (Carpa e Tinca) e di monte (Barbo, Cavedano, Lasca ecc.) e la cui capacità ittiogenica sia sufficiente alle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente;
c) acque di categoria «C» (secondarie) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai salmonidi ed in cui la capacità ittiogenica sia sufficiente allo sviluppo dei salmonidi e alla loro riproduzione naturale.

Art. 27 - Pesca nelle acque di categoria «a» - licenza di tipo «a» - attrezzi.
1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo «A» in corso di validità, è consentito l'uso degli attrezzi di seguito elencati, nonchè quelli di cui al successivo articolo:
a) TRAMAGLIO: un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20 (venti), con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm. 20 (venti) e che, comunque, non occupi oltre la metà del letto del fiume;
b) BILANCIA: una bilancia con lato della rete di metri 1,50 e il lato delle maglie della rete non inferiore a mm. 20 (venti), a piede asciutto;
c) NASSA: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm. 20 (venti);
d) LENZARA: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla punta dell'asta, non inferiore a mm. 15 (quindici);
e) CANNA: da una a due per ogni pescatore, con un massimo di tre ami per canna, con o senza mulinello e comprese in un raggio di metri 10 (dieci);
f) GUADINO: quale mezzo ausiliario per la raccolta del pesce allamato;
g) BILANCIONE: con rete suddivisa in due parti e cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10 (dieci) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 3 (tre) e con maglia non inferiore a mm. 20 (venti) per lato;
h) Trabucco: con rete suddivisa in due parti cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 4 (QUATTRO) e con maglia non inferiore a mm. 10 (DIECI) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 20 (VENTI) e con maglia non inferiore a mm. 20 (VENTI) per lato e che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume e dell'alveo idrico (25).
2. È vietato l'uso contemporaneo di più di un attrezzo, ad esclusione delle due canne.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000.
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(25) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 18, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.

Art. 28  - Pesca nelle acque di categoria «a», «b», «c» - attrezzi.
1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore munito di licenza, in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e le modalità sotto elencate:
a) da una a due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di cinque ami, collocate entro un raggio di metri 10;
b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (VENTI). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto (26);
c) é vietato l'uso contemporaneo dei due attrezzi.
2. In tutte le acque di categoria «B», ad ogni pescatore munito di licenza, sono consentiti i seguenti attrezzi:
a) da una a due canne armata con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio di metri 10. È consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non più di cinque ami.
a-bis) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (VENTI). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto (27).
3. Nelle acque di categoria «C», ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e modalità:
a) una canna, con o senza mulinello, armata con un solo amo; è consentita la pesca al lancio con esca artificiale, armata con non più di cinque ami;
b) è sempre vietata la pasturazione e l'uso come esca di: sangue, organi contenenti sangue, esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino).
4. Per il solo recupero del pesce allamato è consentito l'uso del guadino, quale mezzo ausiliare.
5. Le caratteristiche degli attrezzi e delle reti devono essere adeguati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000 aumentata di £. 50.000 per ogni attrezzo in più rispetto al numero consentito dal presente articolo (28).
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(26) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 19, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50 montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (venti). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto. La distanza tra due pescatori con bilancella e da pescatori con canna deve essere minimo metri 15 (quindici).».
(27) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 20, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.
(28) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 21, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000.».

Art. 29 - Calendario di pesca - limitazioni - divieti.
1. La pesca è consentita a partire da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B" ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione (29).
3. In tutte le acque della Regione la cattura della fauna ittica appresso elencata è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento regionale.
4. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico Consultivo provinciale per i problemi della pesca, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutti o in parte dei corsi o bacini d'acqua.
5. I pescatori di mestiere sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di limitazione contenute nel presente articolo in acque di categoria «A», ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme di cui ai successivi commi 9 e 10.
6. Sono, altresì, esonerati dall'osservanza del comma 3 del presente articolo i partecipanti alle gare di pesca regolarmente autorizzate e solo per la durata delle medesime.
7. La violazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 20.000 a £. 120.000 per ogni capo pescato in più del consentito.
8. Nelle acque classificate di categoria «C» è vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo.
9. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei tempi appresso indicati:
BARBO dal 1° maggio fino al 31 maggio
CARPA dal 1° maggio fino al 31 maggio
CAVEDANO dal 1° maggio fino al 31 maggio
LUCCIO al 31 gennaio fino al 31 marzo
PERSICO REALE dal 1° maggio fino al 31 maggio
PERSICO TROTA dal 1° maggio fino al 31 maggio
TEMOLO al 30 settembre fino al 31 marzo
TINCA al 1° maggio fino al 31 maggio
TROTA E SALMERINO dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio
GAMBERO sempre

10. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:
BARBO misura minima cm. 20
CARPA misura minima cm. 30
CAVEDANO misura minima cm. 18
CHEPPIA misura minima cm. 25
LUCCIO misura minima cm. 35
PERSICO REALE misura minima cm. 20
PERSICO TROTA misura minima cm. 20
SALMERINO misura minima cm. 25
TEMOLO misura minima cm. 25
TINCA misura minima cm. 20
TROTA (tutte le specie) misura minima cm. 20
ANGUILLA misura minima cm. 25
CEFALO o MUGGINE misura minima cm. 20

11. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro fino all'estremità posteriore compreso il telson.
12. I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresì alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa.
13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2-bis, 8 e 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.200.000 mentre per ogni capo pescato in violazione dei commi 1, 2-bis, 8, 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 60.000 (30).
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(29) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 22, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B".».
(30) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 23, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «13. La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000, per ogni capo pescato.».

Art. 30  Divieti.
1. È vietato l'esercizio di pesca:
a) con le mani;
b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino;
c) con l'ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi d'innesco e di preparazione delle lenze;
d) mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche (31);
e) con l'ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti o venefiche; è altresì vietata la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi;
f) con la mazza, la fiocina, il forcone, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non considerato nella presente legge;
f-bis) nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario (32).
2. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne del Molise.
3. È fatto divieto di abbandonare esche, pesce, o rifiuti: barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc., lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze e quant'altro contenuto nel regolamento regionale.
4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongono ad un raggio non inferiore a metri 10 (DIECI) in linea d'area; tale limite è elevato a metri 15 (QUINDICI) per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori (33).
5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d), f), ed f-bis) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 1.800.000 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria (34).
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(31) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 24, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «d) mediante pasturazione ed esca con sangue, organi contenenti sangue e sostanze chimiche.».
(32) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 25, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.
(33) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 26, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 (dieci) in linea d'aria; nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori.».
(34) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 27, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonchè quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £.1.800.000 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria.».

Art. 31 - Autorizzazione per gare di pesca.
1. L'autorizzazione per le gare di pesca, è rilasciata dalle Province, alle Comunità montane, Comuni, Organismi di promozione turistica e alle Associazioni dei pescatori sportivi operanti in regione, nel rispetto del regolamento regionale e dell'articolo 56, comma b), del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.
2. Le violazioni delle disposizioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a L. 6.000.000, salvo quelle riguardanti le gare ai salmonidi «FARIO» in acque di categoria «C» per le quali le sanzioni sono fissate da L. 3.000.000 a Lire 18.000.000.

Art. 32 - Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici.
1. Le Province autorizzano, dietro motivata richiesta, Enti locali ed Istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne del proprio territorio esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla Pesca.
2. L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinchè l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.
3. I risultati degli studi e delle ricerche dovranno essere comunicati alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio ed al competente Assessorato regionale.

Art. 33 - Contenzioso amministrativo.
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative, specificate nei singoli articoli.
2. Il contenzioso per le sanzioni amministrative, da attuarsi, secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, è esercitato dalle Province.

Art. 34 - Sequestro e confisca del pescato e degli attrezzi.
1. Le specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione alla presente legge sono soggette all'immediata confisca o alla reimmissione nel corpo idrico se conservate vive.
2. Il Presidente della Provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico confiscato a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero la sua distruzione.
3. Gli attrezzi non consentiti ed usati in violazione dei disposti della presente legge, sono soggetti all'immediata confisca e sono messi all'asta o distrutti tenuto conto della loro destinazione d'uso, a seguito di ordinanza del Presidente della Provincia competente per territorio.

Art. 35 - Danneggiamento al patrimonio ittico.
1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma del decreto legislativo n. 152/1999, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica (35).
2. Alla Regione spetta la riscossione dei proventi derivanti dal risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 della presente legge.
3. A tal fine le Province sono tenute a procedere tempestivamente, per mezzo dei propri organi e del Servizio Veterinario della U.S.L. competente per territorio, all'accertamento ed alla quantificazione del danno patito dal patrimonio ittico.
________________________________________
(35) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 28, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 130 del 1992, e le funzioni ad essa attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica.».

Art. 36 - Accertamento delle infrazioni.
1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvedono gli Agenti addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo.
2. I proventi derivanti dalle infrazioni relative all'esercizio della pesca sono introitati dalle Province che li destineranno a finalità di ripopolamento delle fauna ittica, mentre quelli riguardanti le tasse regionali devono essere versati alla Regione.

Art. 37  - Compiti di vigilanza.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle Comunità montane, dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria. La vigilanza è esercitata altresì dagli Agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1, e da quelli di protezione ambientale, i quali svolgono le proprie funzioni anche al di fuori dei tratti di acque pubbliche dati in concessione alle Associazioni di pescatori sportivi (36).
2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate mentre gli agenti volontari, di cui al precedente comma, redigeranno verbali di riferimento conformi alla legislazione vigente, nei quali dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, da trasmettere all'Ente di appartenenza ed all'Autorità competente per le contestazioni e/o l'irrogazione delle relative sanzioni (37).
________________________________________
(36) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 29, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle Comunità Montane, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli agenti volontari delle Associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1.».
(37) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 30, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate. Gli agenti delle Amministrazioni provinciali potranno altresì accettare il pagamento conciliato delle sanzioni, rilasciando ricevuta su bollettari predisposti dalle Province.».

Art. 37-bis- Divieti non sanzionati.
1. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, non espressamente sanzionati, si applica la sanzione da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 1.200.000" (38).
________________________________________
(38) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 31, L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.
Art. 38 - Tasse per licenze di pesca.
1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi dei D.Lgs. n. 230 del 1991 e D.Lgs. n. 31 del 1992, sono le seguenti:
a) licenza di tipo «A»:
- tassa di rilascio e annuale L. 61.000
+ soprattassa £. 23.500
b) licenza di tipo «B»:
- tassa di rilascio e annuale L. 31.000
+ soprattassa £. 13.000
c) licenza di tipo «C»:
- tassa di rilascio e annuale L. 19.000
+ soprattassa £. 6.500
d) licenza di tipo «D»:
- tassa di rilascio L. 16.500

2. Le tasse e soprattasse di cui sopra devono essere versate alla Regione Molise.
3. La Regione provvederà annualmente ad assegnare alle Amministrazioni provinciali 1'80% delle entrate relative alle tasse, di cui almeno il 35% da destinarsi esclusivamente al ripopolamento ittico nei corpi idrici in cui 6 consentita la libera pesca ed il 5%, nei primi cinque anni dall'applicazione della presente legge, da destinarsi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap.
4. Le soprattasse di cui ai succitati Decreti Legislativi, saranno ripartite secondo criteri e modalità stabilite nel regolamento di attuazione.
5. Le misure delle tasse e soprattasse di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono automaticamente modificate in caso di variazioni stabilite dallo Stato.

Art. 39 - Spese per il funzionamento organi della pesca.
1. Ai componenti i Comitati tecnico-consultivo provinciali e la Commissione tecnico - Consultiva regionale è attribuita una indennità, per giornata di seduta, pari a quella prevista dalla legge regionale 1° marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni.
2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi vi provvederanno, rispettivamente, le Province, per i propri Comitati, e la Regione per la Commissione.

Art. 40 - Norma finanziaria.
1. Le entrate provenienti dall'applicazione della presente legge affluiscono negli appositi capitoli di bilancio così denominati:
a) capitolo n. 220 «Tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca»; b) capitolo n. 9405 «Proventi derivanti da infrazioni alle norme per l'esercizio della pesca» di cui alla legge regionale 15 marzo 1983, n. 10.
2. Agli oneri derivanti alla Regione per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, si procede con i fondi di cui al comma precedente e con i fondi provenienti da leggi di settore e da regolamenti dell'U.E.

Art. 41 - Contenzioso in corso.
All'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alla legge sulla pesca nelle acque interne commesse sino all'entrata in vigore della presente legge, nonchè alla definizione delle relative pratiche in corso, provvede l'Assessorato regionale competente per materia.

Art. 42 - Abrogazione leggi e decreti precedenti.
Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia la legge regionale 19 dicembre 1979, n. 38 ed i decreti afferenti la disciplina della pesca nelle acque interne precedentemente emanati nonchè le Commissioni Consultive per la pesca di cui al D.P.R. 4 maggio 1958, n.797.

Art. 43 - Entrata in vigore della legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.