Tartufi - Legge Regionale del Molise 27 maggio 2005, n. 24, Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.

Legge Regionale del Molise - 27 maggio 2005, n. 24

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.

Pubblicata nel B.U. Molise 1° giugno 2005, n. 12.
Art. 1- Finalità.
1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.
2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati conformemente alle disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa-quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 2- Competenze ed interventi.
1. Sono di competenza della Regione gli atti di indirizzo relativi alla tutela, sviluppo e valorizzazione della tartuficoltura nonché quelli concernenti l'assegnazione ed il riparto delle risorse finanziarie tra le Amministrazioni provinciali.
2. Sono di competenza delle Province tutte le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale può disporre:
a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
b) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Molise; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene molisane;
c) concessione di contributi a favore di Province, Comuni, Comunità montane ed enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

Art. 3- Tartufi freschi destinati al consumo.
1. I tartufi freschi destinati al consumo appartengono ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
a) Tuber magnatum Pico
detto volgarmente Tartufo bianco;
b) Tuber melanosporum Vitt.
detto volgarmente Tartufo nero pregiato;
c) Tuber brumale Var. moscatum De Ferry
detto volgarmente Tartufo moscato;
d) Tuber aestivum Vict.
detto volgarmente Tartufo d'estate o scorzone;
e) Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin
detto volgarmente Tartufo uncinato;
f) Tuber brumale Vitt.
detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o trifola nera;
g) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico
detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h) Tuber mascosporum Vitt.
detto volgarmente Tartufo nero liscio;
i) Tuber mesentericum Vitt.
detto volgarmente Tartufo nero ordinario.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che la presente legge fa proprio come allegato A.
3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato A, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro Sperimentale di Tartuficoltura del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e del Centro della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei Laboratori specializzati delle Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali o di Scienze Naturali di un'Università statale, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 4- Disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufaie.
1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllare tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate. Le tabelle devono essere di dimensione minima di cm. 20x30, con scritta nera su fondo bianco, poste da almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che ad ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello "Raccolta di tartufi riservata".
3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali quali: regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'aria, potatura di piante simbionti, adozione in prossimità della tartufaia di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate da attivare entro tre anni dal rilascio dell'attestato di cui al comma 9.
4. È considerato incremento di tartufaie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufaia o nel terreno prossimo all'area della tartufaia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.
5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati evitando il danneggiamento e la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.
6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.
7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare nel termine di giorni quindici, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.
8. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non rivenga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo steso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza recato.
9. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della Commissione provinciale di cui all'art. 10, l'attestazione e il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro 12 mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di utilizzazione a firma di un tecnico abilitato.
9-bis. Il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2. Inoltre non si possono riconoscere "tartufaie controllate o riservate" negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi (2).
10. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero delle Politiche Agricole e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono richiedere qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle Politiche Agricole. La Regione istituisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura; le funzioni e i compiti del Centro regionale suddetto sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data della sua istituzione.
11. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni dieci dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.
12. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'art. 3, comma 1.
13. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute devono essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura "Tartufata controllata" o "tartufaia coltivata".
14. Le attestazioni di riconoscimenti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini di anni 1 dalla data della presente legge.
15. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dalla provincia competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
16. Le Province entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento trasmettono al Servizio competente della Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento (3).
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(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Disciplina della raccolta. 1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge, è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d'accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo con la scritta a stampatello "Raccolta di tartufi riservata". La raccolta è altresì consentita lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate.
3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali (regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'area, potatura di piante simbuionti) ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate.
4. È considerato incremento di tartufaie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufaia o nel terreno prossimo all'area della tartufaia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.
5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro.
6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.
7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.
8. Qualora prima del termine dei sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza revocato.
9. Le tabelle sono collocate ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso con la scritta a stampatello "Raccolta di tartufi riservata".
10. Le Amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro 6 mesi dalla data della richiesta.
11. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero dell'Agricoltura e Foreste e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono richiedere qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali. La Regione istituisce entro un anno dalla data di approvazione della presente normativa il Centro regionale per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura.
12. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni sette dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.
13. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'art. 3, comma 1.
14. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute potranno essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura "Tartufaia controllata" o "Tartufaia coltivata".».

Art. 5- Consorzi volontari.
1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità Montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.
2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato, devono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto procapite. La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all'art. 13, comma 2 (4).
3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato (5).
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(4) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Consorzi volontari. 1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufaie.
2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato.
3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.».

Art. 6- Aree soggette a rimboschimento.
1. Nelle aree, private e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia protettivo che produttivo, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal completamento dei lavori di impianto.

Art. 7- Disciplina fiscale delle tabelle.
1. Le tabelle di cui all'articolo 4 sono soggette alla legislazione fiscale vigente.

Art. 8- Calendario di raccolta.
1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:
a) Tartufo nero pregiato
(T. Melanosporum Vitt.)
dal 15 novembre al 15 marzo;
b) Tartufo bianco
(T. magnatum Pico)
dal 15 ottobre al 31 dicembre;
c) Tartufo d'estate o scorzone
(T. Aestivum Vitt.)
dal 1° giugno al 30 agosto;
d) Tartufo bianchetto o marzuolo
(T. Borchi Vitt. o T. Albidum Pico)
dal 15 gennaio al 31 marzo;
e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera
(T. Brumale Vitt.)
dal 1° gennaio al 15 marzo;
f) Tartufo moscato
(T. Brumale Var. Moscatum De Ferry)
dal 1° dicembre al 15 marzo;
g) Tartufo uncinato
(T. Uncinatum chatin)
dal 15 ottobre al 31 dicembre;
h) Tartufo nero liscio
(T. Macrosporum Vitt.)
dal 15 ottobre al 31 dicembre;
i) Tartufo nero ordinario
(T. Mesentericum Vitt.)
dal 15 ottobre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e, comunque, nei periodi in cui è consentita, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba (6).
3. Le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche [previo parere espresso, nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'art. 4, comma 10, dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o dal Centro dello studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino] (7).
4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
5. Le Amministrazioni Provinciali, in quei territori in cui si rilevi l'alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, possono, per determinati periodi, consentire o limitarne la ricerca e la raccolta. Le stesse provvedono a dare comunicazione alla Regione e danno pubblicità alle limitazioni anche mediante manifesti nei Comuni e nelle zone interessate (8).
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(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 31, L.R. 9 maggio 2007, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. [La ricerca è altresì vietata nella giornata del sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate] (periodo soppresso dall'art. 1, comma 3, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36).».
(7) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Calendario di raccolta. 1 Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:
a) Tartufo nero pregiato
(T. Melanosporum Vitt.)
dal 15 novembre al 15 marzo;
b) Tartufo bianco
(T. magnatum Pico)
dal 1° ottobre al 31 dicembre;
c) Tartufo d'estate o scorzone
(T. Aestivum Vitt.)
dal 1° maggio al 30 agosto;
d) Tartufo bianchetto o marzuolo
(T. Borchi Vitt. o T. Albidum Pico)
dal 15 gennaio al 31 marzo;
e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera
(T. Brumale Vitt.)
dal 1° gennaio al 15 marzo;
f) Tartufo moscato
(T. Brumale Ver. Moscatum De Ferry)
dal 1° dicembre al 15 marzo;
g) Tartufo uncinato
(T. Uncinatum chatin)
dal 15 ottobre al 31 dicembre;
h) Tartufo nero liscio
(T. Mscrosporum Vitt.)
dal 15 ottobre al 31 dicembre;
i) Tartufo nero ordinario
(T. Mesentericum Vitt.)
dal 15 ottobre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.
3. Le Amministrazioni provinciali possono variare il Calendario di raccolta per aree comprensoriali anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, previo parere espresso - nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'articolo 4, comma 11 - dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Scudi del Molise.
4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.».

Art. 9- Modalità di ricetta e di raccolta.
1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani e comunque, ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta, può condurre con se un numero massimo di due cani.
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" "vanghella" con punta rotondeggiante di dimensioni massime del taglio di centimetri 6 rigido con l'asta per la punta e di centimetri 15 per l'altezza.
3. Lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.
4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6. la raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "tuber magnatum pico" e di un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
7. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro possesso, è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono avvalersi, a richiesta, della possibilità di far apporre sul tesserino di raccolta di cui all'art. 10, comma 9, dai soggetti preposti alla vigilanza di cui all'art. 17, il visto attestante il quantitativo di raccolta.
8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art 4.
9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.
10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.
11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.
12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.
13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione (9).
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(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Modalità di ricerca e di raccolta. 1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani.
2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "
vanghetto" o "vanghella" di forma rettangolare di dimensioni massime di centimetri 15 per centimetri 6, con un lato inferiore atto al taglio e di forma rotondeggiante e l'altro lato inferiore rigido con l'asta. Per la raccolta del tartufo nero la forma del vanghello può essere anche a forchetta con denti cilindrici di centimetri 1 di diametro e appuntiti, con dimensioni massime sempre di centimetri 15 per 6.
3. Lo scavo della buca nel terreno è praticata solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.
4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "tuber magnatum pico" e di due chilogrammi per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1, il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
7. La detenzione di quantitativi di tartufo superiori a quello massimo consentito dal comma 6, ove non riscontrabile con le dichiarazioni giornaliere di cui all'articolo 12 costituisce infrazione alle disposizioni di cui al comma 6.
8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.
9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.
10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.
11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.
12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.
13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.».

Art. 10 - Autorizzazione alla raccolta.
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d'idoneità di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 725.
2. Il tesserino di idoneità conforme al tesserino tipo che viene approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.
3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età, che hanno frequentato uno specifico corso di formazione di durata non inferiore a 12 ore organizzato dalla Provincia in collaborazione con l'Università del Molise e Associazioni micologiche e che hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione Provinciale. La stessa ha durata quinquennale ed è composta da:
a) un funzionario dirigente della Provincia con funzioni di Presidente;
b) un funzionario dirigente del CFS in servizio nella Regione;
c) Il dirigente, o suo delegato, del Servizio Produzioni Agricole e Politiche di valorizzazione della montagna.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Provinciale.
4. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto a esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di quattro mesi e solo dopo aver frequentato di nuovo il corso di formazione di cui al comma 3.
5. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partite dall'anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni anno. All'atto della vidimazione deve essere allegata al tesserino la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale annuale; il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La mancata vidimazione annuale del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.
6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata da:
a) tesserino scaduto;
b) dichiarazione, resa al sensi dell'articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.
7. Il tesserino di idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica del decreto di revoca di cui all'articolo 19.
8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di esame; a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiedere la sostituzione del tesserino (10).
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(10) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Autorizzazione alla raccolta. 1. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d'idoneità di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. Il tesserino di idoneità è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.
3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età ed hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e della varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall'Amministrazione provinciale.
4. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di quattro mesi.
5. Il tesserino d'idoneità deve essere vidimato annualmente a partire dalla data del rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione annuale del tesserino avviene previo il pagamento della tassa di concessione di cui all'articolo 20 ed all'atto della vidimazione deve essere allegata la ricevuta di versamento. La mancata vidimazione del tesserino non consente al titolare del tesserino stesso la raccolta del tartufo.
6. Il tesserino ha validità di sei anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia e corredata di:
a) tesserino scaduto;
b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.
7. Il tesserino d'idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca di cui all'articolo 19.
8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di esame; a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiedere la sostituzione del tesserino previo pagamento della tassa di concessione. Trascorso tale termine, cessa ad ogni effetto la validità del tesserino rilasciato.».

Art. 11.- Marchio di identità dei tartufi.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale.

Art. 12- Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi (11).
1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. La lavorazione dei tartufi per la conservazioni e la successiva vendita può essere effettuata:
a) dalle ditte iscritte alla CCIAA nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentati e nel settore agricolo;
b) dai consorzi volontari indicati nell'art. 5;
c) da cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione del tartufo e prodotti derivati (12).
________________________________________
(11) Vedi, anche, la Delib.G.R. 14 novembre 2005, n. 1579.
(12) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi. 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:
a) la specie;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero di esemplari raccolti;
d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una copia della suddetta dichiarazione deve essere inviata alla Provincia competente per territorio.».

Art. 13- Delimitazione della zona geografica di raccolta.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le Province interessate, stabilisce la delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenze legge, le Province, in relazione a quanto deliberato dalla Giunta regionale, provvedono, sentiti i Comuni e le Comunità montane, con il concorso del Corpo Forestale dello Stato ed in collaborazione con il servizio cartografico regionale, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala 1:100.000, le zone geografiche di raccolta.
3. In riferimento alle zone geografiche di raccolta la Giunta regionale, sentite le Province, ripartisce il territorio regionale in ambiti territoriali di raccolta sub-provinciali. Ad ogni ambito territoriale di raccolta è applicato annualmente un indice di densità di produzione del tartufo.
4. In base all'indice di densità di produzione di ciascun ambito territoriale, di cui al comma 3, le Province possono, per determinati periodi, limitare o interdire la ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali, al fine di consentire il ripristino dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo.
5. Le Province provvedono a dare comunicazione alla Regione ed a pubblicizzare limitazioni o interdizioni ai sensi del comma 4, anche mediante l'affissione di manifesti nei Comuni e nelle zone interessate.

Art. 14- Classificazione dei tartufi conservati.
1. I tartufi conservati sono classificati nell'allegato B) della presente legge.

Art. 15- Confezionamento e vendita dei tartufi conservati.
1. I tartufi conservati devono essere confezionati e posti in vendita così come prescritto agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 16 -Divieti.
1. È in ogni caso vietato:
a) la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella), o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente prevista dalla presente legge;
c) la raccolta, il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3;
d) la ricerca e la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
e) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4 da parte dei raccoglitori non aventi diritto;
f) la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo di tartufi superiore a quanto previsto nell'art. 9, comma 6;
g) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni dal completamento dei lavori di impianto di rimboschimento;
i) ... (13);
h) la lavorazione andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi;
l) l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato, per ogni tre buche o frazione di tre aperte e non riempite a regola d'arte;
m) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
o) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, sempre che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
p) la trasformazione in altre qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi.
________________________________________
(13) La lettera i) non è presente ne Bollettino Ufficiale.

Art. 17- Vigilanza.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurare volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Le guardie giurate devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestano giuramento davanti al Prefetto.
3. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

Art. 18- Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 per chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) la ricerca o la raccolta senza essere muniti del tesserino di idoneità, o senza altra autorizzazione prescritta, semprechè non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendolo, nel termine perentorio di sette giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, al soggetto preposto alla vigilanza che ha effettuato la contestazione stessa;
c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;
d) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
f) l'apertura di buche in soprannumero o il mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni tre buche, o frazione di tre, non riempite in regola d'arte, o per decara di terreno lavorato.
2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta.
3. È prevista la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1.000,00 per chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4, non avendone legittimazione;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal complemento dei lavori di impianto, nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.500,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da Euro 750,00 a Euro 2.500,00 con la revoca definitiva del tesserino.
4. È prevista la sanzione amministrativa da € 125,00 a € 450,00 per chi effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 9 della presente legge.
5. È prevista la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 per il mancato possesso, nonché il mancato rispetto delle modalità di tenuta, del tesserino di raccolta di cui all'art. 10, comma 9.
6. È istituita la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per chi effettua:
a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diverso da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
c) l'apertura di buche in suprannumero rispetto al limite di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 16.
d) la raccolta con un attrezzo diverso da quello previsto dall'art. 9, comma 2;
e) la raccolta di tartufi non maturi o avariati.
7. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 750,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno.
Nel caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da Euro 400,00 a Euro 1.500,00, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta.
8. È prevista la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per chi effettua:
a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;
b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituita reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 750,00 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.500,00.
9. È applicata la sanzione amministrativa da Euro 5,00 a Euro 12,50 per ogni tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 4. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si applica la sanzione maggiore.
10. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza.
11. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano la sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).
12. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.
13. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto verrà consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.
14. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.
15. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della Regione. L'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è svolta dalle competenti strutture delle Amministrazioni Provinciali) (14).
________________________________________
(14) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Sanzioni. 1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta la confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato. È prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 1.500 nei casi di:
a) ricerca o raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) ricerca o raccolta senza l'autorizzazione prescritta;
c) raccolta e commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;
d) commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
e) lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
f) non riempimento delle buche con la terra prima estratta per ogni tre buche o frazione di tre e per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento;
g) la mancata compilazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12.
2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da Euro 1.000 a Euro 3.000 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità.
3. È prevista la sanzione amministrativa da Euro 200 a Euro 1.000 per chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4, non avendone legittimazione;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto; nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.500 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da Euro 750 a Euro 2.500 con la revoca definitiva del tesserino;
c) la ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali ove siano interdette ai sensi del comma 5 dell'articolo 13.
4. È prevista la sanzione amministrativa da Euro 125 a Euro 450 per chi effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 9 della presente legge. La quantità di tartufo raccolta superiore al limite giornaliero è comunque confiscata.
5. È istituita la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per chi effettua:
a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
c) l'apertura di buche in soprannumero rispetto al limite di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 16.
6. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da Euro 200 a Euro 750 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da Euro 400 a Euro 1.500, con la revoca definitiva del tesserino.
7. È prevista la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per chi effettua:
a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;
b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presenze comma, si applica la sanzione amministrativa da Euro 200 a Euro 750 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.500.
8. È applicata la sanzione amministrativa da Euro 5,00 a Euro 12,50 a tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 4. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si applica la sanzione maggiore.
9. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza.
10. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).
11. Ogni violazione delle norme della presente legge fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta, oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.
12. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio; l'importo ricavato dalla vendita è versato alla Tesoreria regionale. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto è consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.
13. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta obiezione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.
14. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della Regione. L'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è effettuata dalle competenti strutture delle Amministrazioni provinciali.».

Art. 19- Adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca.
1. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione alla ricerca o alla raccolta e commercio dei tartufi sono adottate con provvedimento dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente e notificate agli interessati.

Art. 20- Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate.
1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di Euro 100,00. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a Euro 50,00 previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
2. Il versamento della predetta tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise e appositamente istituito.
3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti nè ai raccoglitori che consorziati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 5, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative e che confluiscono in un unico capitolo di bilancio appositamente istituito sono destinate:
a) al funzionamento delle Commissioni provinciali, alla organizzazione e gestione dei corsi di formazione per aspiranti raccoglitori e alle ulteriori, eventuali necessità derivanti dalla gestione dell'attività affidata alla Provincia;
b) per attivazione di iniziative rivolte alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sul tartufo e per interventi volti a potenziare la produzione e valorizzazione del prodotto;
c) alle Comunità Montane, proporzionalmente al numero di raccoglitori residenti nel territorio di competenza, con l'obbligo della rendicontazione annuale e per azioni di miglioramento, tutela e sviluppo della tartuficoltura (15).
________________________________________
(15) Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Tassa di concessione regionale annuale. 1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di Euro 100. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a Euro 50.
2. Il versamento della predetta tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise.
3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 5, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.».

Art. 21- Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2. [Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Provincia competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce le modalità di accesso al fondo] (16).
3. [Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 2, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio] (17).
4. Le Province promuovono con le Associazioni dei tartufai territorialmente costituite e riconosciute, ove esistano, protocolli d'intesa per regolamentare l'attività di ricerca nelle aziende faunistico-venatorie, anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3.
5. L'accesso alle zone di cui ai commi 2 e 3 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10.
________________________________________
(16) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.
(17) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, L.R. 2 ottobre 2006, n. 36.

Art. 22- Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa per il rilascio o la convalida annuale di cui all'articolo 20, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 18.
2. Le Province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale, devono presentare un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.
3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono previste nel bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2006 e fanno riferimento alle UPB 2 e 62 per le entrate e alla UPB 250 per le spese (18).
________________________________________
(18) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con il versamento della tassa di concessione annuale di cui all'articolo 20, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 18.
2. Le Province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale, presentano un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.
3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono quantificate nel bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2005 e fanno riferimento alle U.P.B. n. 2 e n. 62 per le entrate ed all'U.P.B. n. 230 per le spese.».

Art. 23- Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 9 novembre 1989, n. 21, ad oggetto: "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Molise - Disciplina attuativa della legge 16 dicembre 1985, n. 752 - Delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni provinciali di Campobasso ed Isernia, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica".
2. È abrogata la legge regionale ad oggetto: "Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi" approvata con deliberazione consiliare n. 91 del 10 aprile 2001 e promulgata il 26 giugno 2001 con il numero 16 (19).
________________________________________
(19) La L.R. n. 16/2001 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Art. 24- Rinvio.
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 25- Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


Allegato A
Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).
Ha perizio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
Emana un forte profumo gradevole.
Matura da ottobre a fine dicembre.
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).
Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un pò rosseggianti all'aria e nere con la cottura.
Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.
Emana un delicato profumo molto gradevole.
Matura da metà novembre a metà marzo.
3) Tuber brumale var. moscatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.
Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche;
è di grossezza mai superiore ad un uovo.
Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.
Emana un forte profumo e ha sapore piccante.
Matura da febbraio a marzo.
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.
Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.
Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.
Emana debole profumo.
Matura da giugno a novembre.
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.
Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolato riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.
Emana un profumo gradevole.
Matura da settembre a novembre [*].
6) Tuber Brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.
Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.
Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.
Emana poco profumo.
Matura da gennaio a tutto marzo.
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.
Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.
Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
Emana un profumo tendente un pò all'odore dell'aglio.
Matura da metà gennaio a metà aprile.
8) Tuber mascosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.
Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.
Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.
Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
Matura da agosto ad ottobre.
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).
Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.
Emana un debole profumo.
Matura da settembre ai primi di maggio.
[*] Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).
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Allegato B
Classificazione dei tartufi conservati
Classifica Spezie e caratteri Aspetto
essenziali
Super extra (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt. Interi, rotondeggianti regolari, di colore
Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero uniforme

Tuber moschatum De Ferry Interi, rotondeggianti regolari, di colore
Tartufi ben maturi, polpa soda e scura uniforme

Tuber magnatum Pico Interi, senza rotture o scalfiture
Tartufi ben maturi, polpa soda, nocciola, rosa o
macchiata di rosso

Extra (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt. Interi, ma leggermente irregolari
Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro

Tuber moschatum De Ferry Interi, ma leggermente irregolari
Tartufi maturi, polpa più o meno scura

Tuber magnatum Pico Interi, senza rotture o scalfiture
Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro

Prima scelta (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt. Interi, ma irregolari
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore
abbastanza scuro

Tuber moschatum De Ferry Interi, ma irregolari
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio

Tuber magnatum Pico Interi
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o
meno chiaro

Seconda scelta (lavati o pelati) Tuber melanosporum Vitt. Interi, irregolari e un poco scortecciati o
Polpa più o meno soda di colore grigio scuro scalfiti

Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Interi, irregolari e un poco scortecciati o
Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro scalfiti

Tuber magnatum Pico Interi, irregolari e un poco scortecciati o
Polpa più o meno soda anche molto chiara scalfiti

Terza scelta (lavati o pelati) Tuber mesentericum Vitt., Tuber Vitt., tuber Interi
uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt. (**)

Pezzi di tartufo Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber Pezzi di tartufo di spessore superiore a
moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con
aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt. tolleranza del 3% in peso di altre specie
ammesse

Tritume di tartufo Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber Pezzi di tartufo di spessore anche
moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con
aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin, tuber tolleranza dell'8% in peso di altre specie
anacrosporum Vitt. e tuber mesentericum Vitt. [**] ammesse

Pelatura di tartufi Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber Bucce di tartufo con massimo del 30% in
moschatum De Ferry, tuber uncinatum Chatin, tuber peso di tritume e il 5% di altre specie
anacrosporum Vitt. (**)

[**] Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).