Funghi - Legge Regionale del Molise 19 febbraio 2008, n. 4. Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Legge Regionale del Molise 19 febbraio 2008, n. 4.
Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.


TITOLO I - Raccolta dei funghi

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, al fine di:
a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;
b) agevolare i soggetti residenti nella regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;
c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei raccoglitori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

Art. 2 - Abilitazione alla raccolta e permesso annuale.
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a chiunque sia in possesso di un apposito tesserino regionale di idoneità alla raccolta, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3; la raccolta avviene nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei cartelli di divieto di cui all'articolo 7, comma 2.
2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.
3. Per i non residenti è riconosciuto valido il titolo abilitativi o autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di residenza.
4. I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da altre regioni, purché dotati del titolo di cui al comma 3, esercitano la raccolta dei funghi epigei previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro 50,00 per i non residenti.
5. Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il trentuno gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE – Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito; è possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni periodo dell'anno, fermo restando, in tale caso, che è valido esclusivamente per l'anno in corso e che la raccolta si può regolarmente effettuare solo dalla data del versamento.
6. Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di raccolta non è dovuto qualora non si esercita l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo amministrativo annuale i raccoglitori residenti nel Molise che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (2).
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(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).

Art. 3 - Rilascio del tesserino.
1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 1 dell'articolo 2, viene rilasciato a chi abbia compiuto il 16° anno di età, su richiesta dell'interessato, in carta semplice, controfirmato, se minorenne, dall'esercente la potestà. La richiesta va corredata di:
a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4;
b) due foto formato tessera;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4, fatta esclusione per coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età (3).
2. Il tesserino di idoneità:
a) è personale e non cedibile;
b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;
c) ha validità decennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.
3. La Provincia provvede al rilascio del tesserino, o alla reiezione della richiesta, con tempestività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento del contributo va effettuato sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito.
5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.
6. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'attestato di idoneità alla raccolta.
7. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
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(3) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4.».

Art. 4 - Attestato di idoneità alla raccolta.
1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 10 ore, un corso di micologia della durata di almeno 14 ore e superare un test finale di verifica.
2. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla stessa almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se l'amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.
3. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età e sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.
4. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
5. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile pari almeno a quella di cui al comma 1, già rilasciati da enti locali, A.S.Re.M. o associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.
5-bis. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nella Regione Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza (4).
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(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).

Art. 5 - Modalità di raccolta.
1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:
a) è consentita dall'alba al tramonto;
b) è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
c) è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli ispettorati micologici.
2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.
3. È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 6 - Limiti della raccolta.
1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria mellea, Agrocybe aegerita, etc.).
2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
4. È consentita la raccolta ai minori di 16 anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 7 - Divieti di raccolta.
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
2. La raccolta, ancora, è vietata laddove il proprietario la proibisca mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto, da installare a sua cure e spese, previa comunicazione alla Provincia competente per territorio, lungo il perimetro dell'area di proprietà, su pali, ad almeno 2,50 m. da terra ed a una distanza reciproca uguale a quella fissata al comma 3 dell'articolo 8 (5).
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 20 m. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. Il divieto non sussiste se la raccolta è praticata per scopi scientifici e dai soggetti appositamente incaricati.
4. La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli Enti locali interessati;
e) nelle aree oggetto di rimboschimento e fino a quindici anni dall'impianto.
5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:
a) Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3;
b) Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
c) Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
d) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;
e) Russula virescens (Colombina verde-verdone) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
6. La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.
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(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).

Art. 8 - Raccolta riservata
1. Gli imprenditori agricoli e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, purché siano in possesso del tesserino di idoneità ed abbiano effettuato il previsto versamento annuale, possono essere autorizzati dalla Provincia a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici cartelli posti lungo il perimetro dell'area dei propri fondi e previa approvazione di un progetto che garantisca quelle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema.
2. Nei fondi con esposizione di tabelle la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
3. Le tabelle sono apposte a propria cura ed a proprie spese e recano la scritta: "Raccolta funghi riservata" di dimensioni minime pari a 30 cm. di base e 25 cm. di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, ed in modo che almeno una di esse sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.


Art. 9 - Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico.
1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione e le persone autorizzate (6).
2. [I soggetti di cui al comma 1 per esercitare l'attività di raccolta devono comunque essere in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta ed aver effettuato il previsto versamento annuale] (7).
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(6) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.».
(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge).

Art. 10 - Raccolta a fini economici.
1. La Provincia rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito, in favore di:
a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;
b) imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti. Gli stessi soggetti possono provvedere alla vendita diretta del prodotto raccolto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce con direttiva, di cui all'articolo 21, le modalità del rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1.

Art. 11 - Ispettorati micologici.
1. L'A.S.Re.M. istituisce, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 16 ottobre 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato micologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.
2. L'A.S.Re.M. attiva gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il suo bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 4 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.
3. L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.
4. Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.

Art. 12 - Funzioni dell'Ispettorato micologico.
1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:
a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18;
b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;
c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;
d) consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;
e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;
f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;
g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Art. 13 - Corsi per raccoglitori.
1. L'A.S.Re.M., le Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, le Comunità montane e le Province, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4.

Art. 14 - Attività di educazione e informazione.
1. La Regione Molise, l'A.S.Re.M., le Province e le Comunità montane, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limi ti e i divieti posti dalla normativa vigente.
TITOLO II
Commercializzazione dei funghi.

Art. 15 - Commercializzazione.
1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995.
2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.
4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995 o dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996.
6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.
7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con la direttiva di cui all'articolo 21.

Art. 16 - Commercializzazione dei funghi secchi e conservati.
1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 376/1995, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio.
2. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo di cui al comma precedente.
3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15.

Art. 17 - Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati.
1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sottovuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del D.P.R. n. 376/1995.

Art. 18 - Certificazione sanitaria (8).
1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato micologico della A.S.Re.M. competente per territorio, che verifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La certificazione, da apporre su ogni contenitore, deve riportare:
a) il peso e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data del controllo sanitario;
d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.
3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate l proprio consumo.
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(8) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Certificazione sanatoria.».

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TITOLO III - Vigilanza e sanzioni

Art. 19 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è de mandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione dell'A.S.Re.M. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri, alle guardiegiurate volontarie designate dalle associazioni micologiche e comunque in rapporto di convenzione con le Province e gli Enti locali che esercitano l'attività di vigilanza.
2. Nelle aree di cui all'articolo 7, comma 4, la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

Art. 20 - Sanzioni amministrative.
1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto;
b) da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso annuale di cui al comma4 dell'articolo 2;
c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta sprovvisti del tesserino di idoneità e del permesso annuale di raccolta, in corso di validità, da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in caso di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di cui alle lettere a) e b);
d) da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta è effettuata in violazione delle disposizioni sulle modalità, di cui all'articolo 5;
e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad un chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti;
f) da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un chilogrammo e fino a due chilogrammi per persona rispetto ai limiti consentiti. Per ogni chilo o frazione di chilo superiore è applicata la sanzione aggiuntiva di euro 25,00;
g) da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
h) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle aree ove è vietata ai sensi dell'articolo 7;
i) da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di tabelle di "raccolta funghi riservata" è in assenza di regolare autorizzazione;
l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in difformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8;
m) da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di raccolta riservata ai sensi dell'articolo 8;
n) da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non diversamente sanzionato.
2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.
3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 della legge n. 352 del 1993.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio tesoreria - CAMPOBASSO.
6. I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico competente per territorio che provvede, previa apposita certificazione sanitaria attestante la loro edulità, a consegnarli gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza pubblica.
7. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta regionale.

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 - Direttive della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge.

Art. 22 - Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti.
1. La Regione Molise, per il tramite delle Direzioni generali competenti e l'A.S.Re.M. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di legge.

Art. 23 - Disciplina transitoria.
1. Gli iscritti alle associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, ai fini del rilascio del tesserino di idoneità, possono consegnare, in luogo dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3, copia del tesserino di iscrizione alle predette associazioni, recante indicazione di validità attestata dalle associazioni medesime.
2. Il tesserino di idoneità rilasciato ai sensi del comma 1, ha validità di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale data deve essere riportata sul tesserino stesso.
3. Decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, al fine del rilascio del tesserino di idoneità devono esibire l'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.

Art. 24 - Disposizioni abrogative.
1. Sono, o restano, abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993";
b) legge regionale 7 settembre 2000, n. 40, concernente: «Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2000 ad oggetto: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;
c) legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, concernente: «Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;
d) legge regionale 24 ottobre 2005, n. 35, concernente: «Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"».

Art. 25 - Disposizioni finanziarie.
1. Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 confluiscono in un'unica UPB di entrata a 062 "Altri proventi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:
a) ai trasferimenti a Province e Comunità Montane per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge proporzionalmente alla superficie territoriale e numero di raccoglitori residenti;
b) ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si quantificano, per l'esercizio finanziario 2008, in euro 50.000,00 trovano iscrizione nella UPB n. 250: "Produzioni agricole e politiche di valorizzazione della montagna" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo al medesimo esercizio.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge approvativi di bilancio.
Art. 26
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.